13 gennaio 1953:
sciopero generale di tutte le categorie indetto da CGIL e UIL
in sostegno della vertenza dei ferrovieri.

[…] Il lavoro della Commissione CGIL, CISL, UIL sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici ha messo per altro in luce alcuni aspetti che meritano di essere sottolineati.
Innanzitutto, a prescindere dallo strumento giuridico che ne dovrà garantire l’efficacia, la UIL ha ritenuto di condividere l’ipotesi di introdurre nel d.p.r. (previa modifica dell’art. 11 della legge 93) i codici del pubblico impiego e le relative sanzioni da stabilirsi nei confronti delle parti con l’obiettivo dichiarato di dar loro efficaci di legge, così come conviene sull’inserimento dei codici e delle relative sanzioni che dovranno essere definiti nei confronti delle parti all’interno dei contratti aziendali del settore privato.
Sul quest’ultimo aspetto avanziamo per latro qualche dubbio sull’efficacia erga omnes di tale negozio giuridico.
In ogni caso, una volta acquisita l’efficacia generalizzata del codice, una suo violazione da parte di un singolo costituirebbe inadempienza contrattuale e le sanzioni verrebbero a coincidere con i provvedimenti disciplinari.
Ma mentre tutti riconoscono l’inevitabilità di sanzioni nei confronti di chi fa venir meno il servizio minimo essenziale, alcuni rifiutano l’applicazione di sanzioni, che non siano di natura politico-morale, nei confronti di coloro i quali abbiano violato le altre regole del codice di autodisciplina.
Noi riteniamo invece a questo proposito che i singoli siano passibili di sanzioni di natura contrattuale solo nel caso in cu la violazione dei codici avvenga in assenza di una esplicita assunzione di responsabilità di almeno una delle organizzazioni maggiormente rappresentative. […] pp.49

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